Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 76
In vigore dal 24 apr 1973
Oltre che nel caso previsto nell', terzo comma, la assemblea può essere convocata in seduta straordinaria sempre che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o la commissione esecutiva lo richieda.
L'assemblea straordinaria sarà, altresì, convocata quando almeno un quarto dei soci della sezione ne faccia richiesta scritta e sottoscritta con la indicazione degli argomenti da trattare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-76