Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 55
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale, e in caso di urgenza, la commissione esecutiva, può direttamente disporre la convocazione del comitato regionale quando il delegato regionale, all'uopo invitato ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, non vi ottemperi nel termine fissatogli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-55