Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 56
In vigore dal 24 apr 1973
Il delegato regionale è l'organo di collegamento tra gli organi centrali e gli organi periferici dell'associazione. Esso cura, nell'ambito della regione, la esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali e de comitato regionale, vigila sul buon andamento delle sezioni, segnala alla commissione esecutiva i bisogni delle sezioni stesse proponendo i provvedimenti del caso, ed esplica tutte le altre mansioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, e che gli possono essere affidate dagli organi centrali.
Il delegato, regionale può intervenire, personalmente o a mezzo di un suo rappresentante alle assemblee sezionare e partecipare alla discussione, senza però voto deliberativo.
Quando lo ravvisi necessario, il delegato regionale può chiedere al presidente della sezione la convocazione dell'assemblea sezionale per discutere in sia d'urgenza argomenti specificatamente indicati nella richiesta stessa. In tal caso l'assemblea sezionale deve essere convocata non oltre un mese dalla richiesta.
I delegati regionali possono farsi coadiuvare sotto la loro responsabilità, per l'esercizio delle loro attribuzioni, nell'ambito delle diverse province, dai presidenti delle sezioni da loro designati.
In caso di momentaneo impedimento del delegato regionale, le funzioni ad esso spettanti possono essere temporaneamente esercitate dal presidente della sezione da lui designato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-56