Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 52
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato regionale ha sede nella città capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione da approvarsi dalla commissione esecutiva. Esso, di regola, usufruirà dei locali, dei servizi e del personale della sezione della città in cui ha sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-52