Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VII
Art. 49
In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio dei probiviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti.
Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi. La carica di componente del collegio dei probiviri non è compatibile con qualsiasi altra carica associativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-49