Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo VI
Art. 45
In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio centrale dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti nominati dal congresso.
Il collegio centrale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri effettivi.
Non è compatibile la carica di membro del collegio centrale dei sindaci con quella di presidente o di membro del consiglio direttivo di sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-45