Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 41
In vigore dal 24 apr 1973
Il presidente dell'associazione, nominato ai sensi dell' nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato centrale e la commissione esecutiva, vigila perché siano osservate le norme dello statuto e dei regolamenti e siano eseguite le deliberazioni del comitato centrale e della commissione esecutiva; dirige e sorveglia i vari uffici e servizi della sede centrale, provvede alla riscossione delle entrate ed alla erogazione delle spese in conformità del bilancio; adotta, in caso di urgenza, e con riserva di ratifica da parte della commissione esecutiva, i provvedimenti di competenza della commissione stessa.
Il presidente ha inoltre facoltà di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l'associazione.
Il presidente dell'associazione può intervenire, ma senza voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali e sezionali, ovvero farsi rappresentare da altro membro della commissione esecutiva o del comitato centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-41