Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 37
In vigore dal 24 apr 1973
La commissione esecutiva, per il migliore esercizio della sua opera di sorveglianza o di controllo, può far eseguire ispezioni periodiche o saltuarie alle sezioni ovvero, se ne ravvisi l'opportunità, inchieste.
La commissione esecutiva per particolari esigenze può farsi coadiuvare da commissioni appositamente nominate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-37