Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 38
In vigore dal 24 apr 1973
Il membro della commissione esecutiva che per tre volte, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal comitato centrale.
Il presidente propone altresì, alla prima seduta del comitato stesso, la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato di far parte dell'associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-38