Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 39
In vigore dal 24 apr 1973
Sulle dimissioni dei membri della commissione esecutiva - presidente e vice presidenti compresi - delibera il comitato centrale.
Il membro dimissionario resta in carica sino a che le sue dimissioni non sono accettate. Il comitato centrale, contemporaneamente all'accettazione, provvede alla relativa sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-39