Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 36

In vigore dal 24 apr 1973
La commissione esecutiva è convocata dal presidente della associazione, di regola, una volta al mese. Gli avvisi di convocazione sono fatti per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima, ed in caso di urgenza per telegramma almeno due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di almeno sei membri oltre il presidente o uno dei vice presidenti. Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del presidente. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario sono assunte dal componente più giovane, salvo alla commissione esecutiva la facoltà di cui all', secondo comma. Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono riportati soltanto gli esiti delle votazioni, senza alcuna indicazione sul voto espresse dai singoli partecipanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-36

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