Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 31

In vigore dal 24 apr 1973
Ogni socio può proporre attraverso la propria sezione questioni di ordine generale associativo che, su conforme voto del consiglio sezionale, possono essere prese in esame dal comitato centrale. Il socio proponente può essere sentito di persona ed essere ammesso alla discussione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-31

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