Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 29
In vigore dal 24 apr 1973
Il membro del comitato centrale che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal comitato centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-29