Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 28

In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo comitato. Le dimissioni dei singoli membri del comitato centrale sono accettate dal comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-28

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