Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 28
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, ed anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo comitato.
Le dimissioni dei singoli membri del comitato centrale sono accettate dal comitato stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-28