Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 23

In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta il presidente dell'associazione o la commissione esecutiva lo ritengano necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri in carica del comitato stesso. In ogni caso il Comitato centrale deve essere convocato ogni 4 mesi. Gli avvisi di convocazione, con la indicazione dell'ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del presidente della associazione almeno dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata. Su richiesta anche di un solo membro del comitato centrale possono essere iscritti all'ordine del giorno altri argomenti, purchè la richiesta stessa sia presentata al presidente della associazione almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-23

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