Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 20

In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo