Art. 20
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 20

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In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso è validamente costituito in prima convocazione se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il numero dei soci rappresentati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-20