Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo II›Capo I
Art. 18
In vigore dal 24 apr 1973
Il congresso, su proposta dell'ufficio di presidenza, può, prima dell'inizio delle discussioni, approvare un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.
In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente, del congresso secondo le consuetudini.
In ogni caso la presidenza del congresso può disporre, che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori negli scrutini di votazioni segrete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-18