Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo IICapo I

Art. 19

In vigore dal 24 apr 1973
Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio palese. A richiesta di almeno 50 delegati, si procede alla votazione per appello nominale. È in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del comitato centrale, del collegio sindacale, del collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta. Sono approvate le proposte che riportino la maggioranza dei voti dei delegati partecipanti alla votazione. Per le modifiche allo statuto occorre la presenza di un numero di delegati rappresentanti i 2/3 dei voti accreditati al congresso. Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti espressi. Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quinto comma dell', ed a parità di voti colui che è socio da maggior tempo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-19

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