Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 21
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti detti dal congresso, dei delegati regionali e del presidente pro-tempore della sezione di Roma.
I delegati regionali sono eletti in sede di congresso nel penultimo giorno dei lavori dai delegati sezionati delle rispettive regioni con separate votazioni.
Le votazioni avranno lungo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito a termini dell'.
I membri del comitato centrale durano in carica tre anni. I delegati regionali ed il presidente della sezione di Roma, che cessano dalla rispettiva carica nel triennio, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-21