Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 21
7 / 128In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti detti dal congresso, dei delegati regionali e del presidente pro-tempore della sezione di Roma.
I delegati regionali sono eletti in sede di congresso nel penultimo giorno dei lavori dai delegati sezionati delle rispettive regioni con separate votazioni.
Le votazioni avranno lungo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito a termini dell'.
I membri del comitato centrale durano in carica tre anni. I delegati regionali ed il presidente della sezione di Roma, che cessano dalla rispettiva carica nel triennio, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-21