Art. 21
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 21

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In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale si compone di 32 rappresentanti detti dal congresso, dei delegati regionali e del presidente pro-tempore della sezione di Roma. I delegati regionali sono eletti in sede di congresso nel penultimo giorno dei lavori dai delegati sezionati delle rispettive regioni con separate votazioni. Le votazioni avranno lungo a scrutinio segreto ed ogni votante ha il numero di voti ad esso attribuito a termini dell'. I membri del comitato centrale durano in carica tre anni. I delegati regionali ed il presidente della sezione di Roma, che cessano dalla rispettiva carica nel triennio, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti da coloro che subentreranno nella carica stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-21