Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 25
In vigore dal 24 apr 1973
Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le votazioni sono di regola palesi.
È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza degli intervenuti ne faccia richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-25