Art. 25
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 25

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In vigore dal 24 apr 1973
Le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono di regola palesi. È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di questioni relative a persone, ovvero quando la maggioranza degli intervenuti ne faccia richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-25