Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 30

In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato centrale, qualora ritenga di non poter da solo assumere la responsabilità di decisioni particolarmente gravi e importanti per la vita dell'associazione, e d'altra parte non ravvisi opportuna l'anticipata convocazione del congresso, può rimettere le decisioni medesime al giudizio dei soci tutti della associazione mediante referendum. Con la deliberazione che indice il referendum saranno fissate le modalità di esso. Si riterranno approvate le decisioni che nel referendum riporteranno il maggior numero di voti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-30

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