Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 32
In vigore dal 24 apr 1973
La commissione esecutiva è l'organo delegato dal comitato centrale ed è composta dal presidente dell'associazione che la presiede, dai vice presidenti e da sette altri membri nominati nel proprio seno dal comitato stesso nella sua prima riunione, a scrutinio segreto.
Il comitato centrale può in ogni tempo, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della commissione esecutiva sia soltanto del presidente e dei vice presidenti.
Solo i membri eletti collegialmente dal congresso possono essere eletti a componenti la commissione esecutiva. I delegati regionali possono essere assunti alle cariche di presidente e di vice presidente dell'associazione, ma in tal caso cessano dalla carica di delegato regionale e si provvede alla loro sostituzione a termini dell'.
I membri della commissione esecutiva non possono ricoprire cariche politiche di importanza nazionale e non possono far parte di assemblee legislative a carattere nazionale, e in caso di candidatura dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di membri della commissione esecutiva.
I membri della commissione esecutiva non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionati nè rivestire la carica di sindaco.
Alle sedute della commissione esecutiva assiste il presidente del collegio centrale dei sindaci o un componente del collegio da lui delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-32