Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 59
In vigore dal 24 apr 1973
Con deliberazione presa con lo intervento di tanti membri che rappresentino almeno i due terzi della regione e con una maggioranza corrispondente, secondo il computo proporzionale di cui al terzo comma dell', ad almeno la metà dei soci stessi, il comitato regionale può in ogni tempo sostituire il delegato regionale.
Tale delibera deve essere inviata alla commissione esecutiva per la ratifica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-59