Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo III

Art. 62

In vigore dal 24 apr 1973
La sezione avente sede nel capoluogo di provincia, sentite le sezioni della provincia, designa, quando ciò sia richiesto dalle disposizioni vigenti, i rappresentanti dell'associazione presso gli uffici, gli enti e i comitati provinciali. Il presidente della sezione capoluogo di provincia, per lo espletamento dei compiti di cui al comma precedente, nonché per la trattazione di argomenti di interesse comune e per le segnalazioni e le proposte del caso agli organi centrali e regionali, può indire riunioni dei presidenti delle sezioni della provincia. Di tali riunioni è data tempestiva comunicazione al delegato regionale perché, volendo, possa intervenirvi. Le riunioni debbono essere indette ogni qualvolta siano richieste dal delegato regionale o da almeno la metà dei presidenti di sezione della provincia. In ogni caso devono essere convocate almeno una volta all'anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-62

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