Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 67
In vigore dal 24 apr 1973
La quota annua di tesseramento è, in modo uniforme per tutte le sezioni, fissata per ciascun anno dalla commissione esecutiva.
Il venti per cento di tale quota è devoluto al comitato centrale.
L'assemblea dei soci della sezione, qualora ricorrano particolari circostanze, potrà eccezionalmente istituire una quota supplementare di tesseramento riservata a finalità assistenziali o necessaria per il funzionamento della sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-67