Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo IV›Capo I
Art. 64
In vigore dal 24 apr 1973
La sezione è costituita in ogni capoluogo di provincia.
Può essere dalla commissione esecutiva autorizzata la costituzione di sezioni in altri comuni, quando il numero dei soci raggiunga almeno i 300 e sussistano, oltre ad adeguate possibilità economiche, giustificate ragioni di utilità organizzativa ed amministrativa.
La costituzione delle sezioni all'estero o in territorio non metropolitano può essere autorizzata qualunque sia il numero degli aderenti.
Le sezioni all'estero o in territorio non metropolitano sono autorizzate all'assistenza delle vedove e degli orfani di guerra ivi residenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-64