Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 61
In vigore dal 24 apr 1973
A carico dei membri del comitato regionale che non intervengano senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente indette, la commissione esecutiva può, su richiesta del delegato regionale, adottare sanzioni disciplinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-61