Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo III

Art. 57

In vigore dal 24 apr 1973
I delegati regionali non possono in pari tempo far parte di consigli direttivi sezionali, nè rivestire la carica di sindaco. Il componente di consiglio direttivo sezionate o il sindaco che venga in congresso nominato delegato regionale è tenuto entro trenta giorni dalla nomina, a dichiarare per quale delle due cariche intende optare. In mancanza della dichiarazione si ritiene che egli abbia optato per la carica di delegato regionale e si riterrà dimissionario dall'altra carica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-57

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