Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 58
In vigore dal 24 apr 1973
Le spese di funzionamento dell'ufficio del delegato regionale, che usufruirà di regala dei locali e dei servizi del personale della sezione della città ove risiede, sono a carico del comitato centrale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-58