Art. 58
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo III

Art. 58

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In vigore dal 24 apr 1973
Le spese di funzionamento dell'ufficio del delegato regionale, che usufruirà di regala dei locali e dei servizi del personale della sezione della città ove risiede, sono a carico del comitato centrale, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-58