Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraTitolo III

Art. 60

In vigore dal 24 apr 1973
Il delegato regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla convocazione del congresso, con designazione del comitato regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-60

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo