Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 60
In vigore dal 24 apr 1973
Il delegato regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito, fino alla convocazione del congresso, con designazione del comitato regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-60