Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 54
In vigore dal 24 apr 1973
Il comitato regionale è convocato dal delegato regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino la opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
In ogni caso il comitato regionale deve essere convocato ogni quattro mesi.
Per la validità delle riunioni del comitato regionale occorre l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di qualunque numero in seconda convocazione.
Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta.
Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza dei voti dei presenti, calcolati secondo il precedente comma.
Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto, settimo e nono dell'.
Le funzioni di segretario, salvo diversa determinazione, sono assunte dal componente più giovane.
Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del delegato regionale, trasmessa alla commissione esecutiva e a tutte le sezioni della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-54