Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Titolo III
Art. 51
In vigore dal 24 apr 1973
In ogni regione è costituito un comitato regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione. Del comitato regionale del Lazio non fa parte la sezione di Roma che fa capo direttamente alla commissione esecutiva.
Il comitato regionale è presieduto dal delegato regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-51