Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo VI

Art. 46

In vigore dal 24 apr 1973
Il collegio centrale dei sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'associazione. I suoi componenti, perciò, debbono collegialmente e, volendo, anche singolarmente, ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa. A termine di ogni anno il collegio presenta la sua relazione sul bilancio consuntivo la quale sarà sottoposta all'esame del comitato centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo. Esso, inoltre, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati dalla commissione esecutiva, i quali dovranno essere approvati dal comitato centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo