Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo V

Art. 42

In vigore dal 24 apr 1973
Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'associazione occorre la preventiva autorizzazione della commissione esecutiva, a meno che non si tratti dei procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro l'associazione, il presidente è tenuto ad informare al più presto la commissione esecutiva, la quale adotterà le definitive determinazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-42

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