Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 40
In vigore dal 24 apr 1973
Il titolo di presidente onorario dell'associazione può essere conferito dal comitato centrale, al socio effettivo che abbia acquisito, per lungo tempo, eccezionali meriti nella tutela e nella rappresentanza degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi di guerra.
Il presidente onorario, incompatibile con qualsiasi carica associativa, interviene ai congressi e può partecipare con voto consultivo alle attività degli organi centrali dell'associazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-40