Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 35

In vigore dal 24 apr 1973
La commissione esecutiva può annullare, anche di ufficio, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti della associazione o alle direttive del congresso. Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al comitato centrale nei termini e con gli effetti di cui all'articolo precedente. In pendenza dell'istruttoria per l'annullamento degli atti e delle deliberazioni di cui al primo comma, la commissione esecutiva può, ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda la esecuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-35

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