Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo V
Art. 43
In vigore dal 24 apr 1973
I tre vice presidenti dell'associazione, nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta a termini dell', sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, secondo la designazione di questi, e/o lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-43