Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo V

Art. 43

In vigore dal 24 apr 1973
I tre vice presidenti dell'associazione, nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta a termini dell', sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, secondo la designazione di questi, e/o lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-43

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