Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 68

In vigore dal 24 apr 1973
L'assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno entro il primo semestre. La commissione esecutiva, in comprovati casi di forza maggiore, può prorogare detto termine. L'assemblea è convocata a cura del presidente della sezione mediante avviso personale e scritto a tutti i soci, esclusi quelli delle sottosezioni e dei fiduciariati, che in regolare assemblea secondo quanto disposto dall', si siano fatti già rappresentare all'assemblea della sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso l'avviso verrà dato personalmente ai predetti delegati. L'avviso di convocazione sarà dato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea comunicando con temporaneamente l'ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni. Possono partecipare all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di tesseramento, anche se effettuato lo stesso giorno dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori. Della convocazione dell'assemblea dovrà essere dato contemporaneo avviso al delegato regionale e alla commissione esecutiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-68

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