Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 78

In vigore dal 24 apr 1973
I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci muniti di delega a termini dell'. Nessun delegato può avere più di quindici deleghe raccolte in regolare assemblea convocata dal rispettivo fiduciario o presidente della sottosezione e che deve essere presieduta dal presidente della sezione o da un membro del consiglio direttivo all'uopo delegato. Il presidente sezionale ha facoltà di delegare il presidente della sottosezione e lo stesso fiduciario. Le deleghe possono essere conferite solo a soci della sottosezione o del fiduciariato che sappiano leggere e scrivere. Deve essere nominato anche un delegato supplente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-78

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