Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 78
In vigore dal 24 apr 1973
I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci muniti di delega a termini dell'.
Nessun delegato può avere più di quindici deleghe raccolte in regolare assemblea convocata dal rispettivo fiduciario o presidente della sottosezione e che deve essere presieduta dal presidente della sezione o da un membro del consiglio direttivo all'uopo delegato. Il presidente sezionale ha facoltà di delegare il presidente della sottosezione e lo stesso fiduciario.
Le deleghe possono essere conferite solo a soci della sottosezione o del fiduciariato che sappiano leggere e scrivere. Deve essere nominato anche un delegato supplente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-78