Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 74
In vigore dal 24 apr 1973
Di ogni adunanza deve essere redatto verbale che sarà firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.
I verbali nei quali siano consacrati i risultati di votazione a scrutinio segreto devono altresì essere firmati dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio.
Copia dei verbali di assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni, al delegato regionale ed alla commissione esecutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-74