Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo II
Art. 77
In vigore dal 24 apr 1973
La commissione, esecutiva può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-77