Art. 77
Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo II

Art. 77

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In vigore dal 24 apr 1973
La commissione, esecutiva può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno delle assemblee ordinarie e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre al giudizio dei soci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-77