Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 80
In vigore dal 24 apr 1973
Il consiglio direttivo dirige ed amministra la sezione secondo le direttive degli organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci e sottoposto ai controlli di cui al regolamento di contabilità.
Prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea, alla quale rende conto della propria gestione con una relazione che il presidente legge nella ordinaria riunione annuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-80