Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerraCapo III

Art. 84

In vigore dal 24 apr 1973
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, e a cinque riunioni anche non consecutive, verrà dal consiglio direttivo considerato dimissionario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-84

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