Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 84
In vigore dal 24 apr 1973
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni.
Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, e a cinque riunioni anche non consecutive, verrà dal consiglio direttivo considerato dimissionario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-84