Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo III
Art. 86
In vigore dal 24 apr 1973
Se per dimissioni od altre cause il consiglio direttivo sezionale venga a ridursi a meno della metà, la commissione esecutiva, sentito il delegato regionale, nomina uno o più reggenti con l'incarico di convocare, entro sei mesi, l'assemblea per la rinnovazione totale del consiglio direttivo.
Nello stesso modo la commissione esecutiva provvede quando, per qualsiasi circostanza, il consiglio direttivo venga a trovarsi nella impossibilità di poter assolvere i suoi compiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-86