Statuto Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra›Capo IV
Art. 90
In vigore dal 24 apr 1973
Il presidente ha la rappresentanza della sezione.
La sezione ha la rappresentanza giudiziaria dell'associazione limitatamente a quanto stabilito nell'; per la istituzione dei giudizi nei quali la sezione intende costituirsi attrice occorre, però, la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo e della commissione esecutiva, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro la sezione il presidente è tenuto ad informare al più presto il consiglio direttivo.
Le deliberazioni di questo saranno, entro dieci giorni, trasmesse alla commissione esecutiva per la dovuta ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;67#art-san-90